ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE – DECRETO LEGGE 122 DEL 10/09/2021, art. 1, commi 2 e 3
Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge, 122 del 10/09/2021, art. 1, commi 2 e 3, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 dell’articolo 1 del predetto Decreto Legge, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione suddetta non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale