Decreto annullamento bando FESR A1
Prot. N 4450/b9 del 06/12/2013
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Al sito web
Alle ditte in elenco
Bando 10621- 05/07/2012 – FESR A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 Codice cup – E53J12000500007
Oggetto: revoca in autotutela del bando e della graduatoria provvisoria per l’individuazione della Ditta aggiudicataria dell’ affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario del contratto di fornitura di: Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali A-1- FESR06_POR_SICILIA-2012-1166
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale Bando Prot. n: AOODGAI / 10621 del 5 luglio 2012,
VISTA la nota M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV
. Prot. n: AOODGAI / 9412 DEL 24 settembre 2013 assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica
con il N.3228/B1 del 01/10/2013 ( in quanto la nota di autorizzazione è pervenuta alla scrivente
Istituzione Scolastica il giorno 30/09/2013) ; con la quale è stato autorizzato il Progetto codice
identificativo A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1166 presentato da questa istituzione
Scolastica, con assegnazione di codice CUP E53J12000500007
VISTO il regolamento C.E. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
VISTO il Regolamento (CE) n°l828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006.
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007- 2013
VISTO il piano integrato deliberato dagli OO.CC.;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 07/10/2013, di assunzione in bilancio della
somma finanziata
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di
recepimento del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome in
Sicilia in particolare il Titolo IV – Capo 1 – Art. 34 che stabilisce le modalità di espletamento
dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali;
VISTO il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente
richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti alla libera concorrenza;e in
particolare l’articolo 122, comma 7-bis ,
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dal Codice degli Appalti
Pubblici , Parte II, Titolo 1 , art.28 (appalti di rilevanza comunitaria)
VISTO il bando Prot. N 3908/b9 del 05/11/2013 per la selezione della ditta cui affidare la
fornitura delle dotazioni tecnologiche in oggetto
VISTI i preventivi pervenuti
VISTO il verbale n.1 della Commissione acquisti dell’Istituto Prot. 4282 del 28/11/2013
VISTA la graduatoria provvisoria stilata con Prot. n.4283/b9 del 28/11/2013
CONSIDERATO che avverso tale graduatoria sono pervenuti ricorsi che rilevano vizi formali
nella compilazione del bando,
CONSIDERATO che per mancata consegna , a causa di disguidi postali , il preventivo della ditta
FAE e stato consegnato all’Istituto Scolastico in data 05/12/2013, pur essendo regolarmente
contrassegnato da timbro postale recante la data del 14/11/2013 , e che il preventivo della ditta non
è stato valutato ,
CONSIDERATO che la P.A. ha il potere di annullare o revocare bandi e atti di gara per ragioni di
salvaguardia del pubblico interesse;
VISTO il verbale n. 2 del 06/12/2013 della Commissione acquisti dell’Istituto, riunita a
seguito del summenzionato reclamo, che conclude quanto segue:
1. “ … omissis ..
si ritiene fondato il ricorso della ditta………omissis ………..presentato in data 03/12/2013/, in
quanto i criteri di presentazione delle offerte indicati nel bando Prot. N 3908/b9 del 05/11/2013
presentano un oggettivo vizio di forma , non prevedendo la necessaria separazione tra offerta
“tecnica “ ed “offerta economica” cosi come indicato all’art.2 del d.lgs. 163/2006.
2. ….visto che il bando presentava vizi di legittimità originali….la revoca in autotutela si
configura come atto dovuto……..
CONSIDERATO che la graduatoria pubblicata stilata con Prot. n.4283/b9 del 28/11/2013
è “graduatoria provvisoria” e che quindi al contrario dell’aggiudicazione definitiva, è ritenuta
inidonea ad ingenerare il legittimo affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio
procedimentale prima della revoca in autotutela,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante del presente dispositivo:
1. Di intervenire in autotutela provvedendo alla revoca del bando Prot. N 3908/b9 del 05/11/2013 e della relativa graduatoria provvisoria stilata con Prot. n.4283/b9 del 28/11/2013
2. Di provvedere a notificare ai sensi dell’art. 79 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, tramite posta
certificata, il contenuto del presente provvedimento a tutte le ditte che hanno inviato preventivo
3. Di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web dell’Istituto;
4. Di indire, a breve, nuovo bando, apportando le opportune modifiche ,che sarà rinviato alle ditte precedentemente selezionate.
Il dirigente Scolastico
Prof. Sergio Picciurro